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22 Febbraio 2010
Via libera, ma con osservazioni, al fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà con i mutui prima casa. Il cosiddetto fondo Gasparrini previsto dalla finanziaria 2008 del governo Prodi e ora rispolverato dall'economia con uno schema di regolamento sottoposto al parere del parlamento, ha ottenuto il sì della commissione finanze di Montecitorio. I deputati, però, hanno comunque sottolineato come la dote di 20 milioni di euro con cui il fondo affronterà le richieste delle famiglie in difficoltà è da ritenere certamente insufficiente.
Sul piano più operativo i deputati suggeriscono al governo, in primo luogo, di poter consentire l'accesso al fondo anche se il titolare del mutuo sia legato da stretti legami di parentela con il proprietario dell'immobile e quest'ultimo compaia nel contratto di mutuo in qualità di mutuatario e di terzo datore di ipoteca.
Per quanto riguarda, poi, gli eventi che possono consentire al soggetto richiedente l'accesso al fondo dopo la data di stipula del contratto di mutuo, la richiesta avanzata dalla commissione è quella di poter consentire la sospensione del mutuo anche al verificarsi di uno solo degli eventi previsti dal provvedimento proposto dall'economia. O ancora, nel caso in cui uno degli eventi possa rendere temporaneamente impossibile pagare le rate del mutuo, poter prevedere che l'impossibilità sia certificata dallo stesso richiedente con la presentazione della domanda di sospensione delle rate, ovvero che essa sia considerata accertata nel caso di superamento di un determinato rapporto tra la rata del mutuo e il reddito.
Inoltre, la commissione nel dare parere favorevole allo schema di decreto, invita il governo ad includere tra i possibili beneficiari del fondo anche i lavoratori in cassa integrazione o soggetti ad altri analoghi ammortizzatori sociali e quindi di non limitarlo solo alla perdita del posto di lavoro subordinato o al termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato. Infine, ultima considerazione dei deputati è relativa alla possibilità di prevedere, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, che il rimborso degli oneri finanziari, pari alla quota interessi corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, sia esteso anche alla maggiorazione (spread) e non quindi di considerarlo, come recita ora il provvedimento, al netto dello spread.
Il fondo di solidarietà permette la sospensione dei pagamenti delle rate a tutte le famiglie che versano in situazioni di difficoltà per eventi eccezionali e imprevedibili. Tra questi, come detto, rientrano la perdita del posto di lavoro, la morte o l'insorgenza di evidenti condizioni che non consentano l'autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare. Inoltre, oltre ai requisiti oggettivi, lo schema di decreto, su cui la commissione non ha però formulato osservazioni o suggerimenti, prevede anche precisi requisiti soggettivi: il fondo è destinato a tutti i soggetti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro e che abbiano contratto mutui per l'acquisto dell'abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro.
Ma come funziona?
Il fondo – con personalità giuridica e amministrato dal dipartimento del tesoro con una società a capitale interamente pubblico – rimborserà alle banche per le rate sospese sia gli onorari notarili sostenuti dal beneficiario e anticipati dalla banca, sia gli oneri finanziari, pari alla quota interessi maturata durante la sospensione delle rate. In questo senso, ad esempio si differenzia dal piano famiglie, lo strumento predisposto da Abi e associazioni di consumatori sempre per sostenere le famiglie in difficoltà con i mutui prima casa. Per accedere al fondo, una volta che il decreto sarà approvato definitivamente, la domanda dovrà essere presentata alla banca con cui il cittadino ha contratto il mutuo. Lo schema di domanda e le "istruzioni per l'uso" saranno presto disponibili su un sito internet creato ad hoc dal Tesoro.
Fonte: il Sole 24 ore |
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06 Febbraio 2010
Continua l’iter per la promulgazione della nuova normativa che disciplinerà la categoria della mediazione del credito. Dopo la Delega dello scorso anno al Governo (per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria) per la realizzazione di uno schema che ridisegni l’intero settore (Ddl 2320-bis-B art. 33), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e in particolare la V Direzione del Dipartimento del Tesoro, diretto da Giuseppe Maresca, sta lavorando alacremente per rispettare i tempi previsti per la pubblicazione della bozza del Decreto e per la presentazione in Consiglio dei Ministri per l’approvazione finale.
La bozza è sostanzialmente pronta e entro la fine del mese di marzo (ma verosimilmente dovrebbe uscire entro la metà del mese) dovrebbe essere pubblicata sul sito del Mef e inviata a tutti gli enti, i sindacati e associazioni interessate all’argomento in modo da poter ricevere eventuali indicazioni od osservazioni.
In realtà la bozza di consultazione doveva essere pubblicata già entro la fine di gennaio, ma dal Ministero fanno sapere che il ritardo è dovuto all’armonizzazione con la riforma che dovrebbe coinvolgere, e ridisegnare, il settore delle 106-107.
Una volta finito il periodo di consultazione, la nuova legge sulla mediazione del credito dovrebbe approdare al Governo entro giugno di quest’anno.
Entrando in concreto sui punti salienti della legge, il presidente di Assomea, Eustachio Allegretti, che recentemente ha incontrato il direttore Maresca, ha detto: “La legge è a buon punto. Molto era già scritto nel Ddl, quindi si sta lavorando ai dettagli. Ad esempio sappiamo che il Mediatore Creditizio sarà una società di capitali (probabilmente in forma di Spa o di Coop, ndr), e il capitale sociale minimo richiesto è ancora oggetto di valutazione, ma dovrà essere certamente superiore al minimo previsto per le società per azioni. L’Agente in Attività Finanziaria avrà un mandato di agenzia in esclusiva della banca o del mediatore (differenziazione chiara e inequivocabile con altre realtà), e si preannuncia una terza figura che contraddistinguerà il personale (persone fisiche) che lavorerà alle dipendenze dirette della società di mediazione con regole precise e con la possibilità di rimanere iscritti nel ruolo solo nel caso di rapporti di collaborazione o di dipendenza con le società”.
Da indiscrezioni, si è saputo che il capitale per le società di mediazione dovrebbe essere di 200.000 euro, ma non è escluso che si possa arrivare a un capitale di 600.000, come per le 106, come auspicherebbe Bankitalia.
Sempre per soddisfare le indicazioni di maggior controllo proposte da Banca d’Italia, sarà sancito il principio della responsabilità oggettiva sull’intera filiera da parte del Mediatore Creditizio, e l’obbligo di predisporre tutte quelle iniziative che garantiscano un pieno monitoraggio sull’attività dei collaboratori e dipendenti. Dall’altra parte si daranno maggiori strumenti di controllo ispettivo all’organo di vigilanza della Banca d’Italia, che ne garantirà il rispetto.
Parte importante della legge sarà anche la definizione degli Albi, degli esami di accesso alla professione e i corsi di aggiornamento, con esami finali con cadenza biennale o triennale. L’albo dovrebbe essere sotto il controllo diretto di Banca D’Italia e gestito in maniera provinciale da un Ente che si auto finanzierà con i contributi degli stessi iscritti.
Nella legge sarà chiara l’incompatibilità tra i ruoli interni alla professione e soprattutto sarà ribadita l’incompatibilità dell’attività creditizia con quella dell’Agente Immobiliare. Dovrebbe essere sancito in modo chiaro anche l’illegittimità di figure come i segnalatori che non saranno più tollerati.
Un altro nodo da sciogliere con la nuova legge sarà quello delle provvigioni. “Dovrebbe essere mantenuta la possibilità da parte delle società di Mediazione Creditizia di chiedere eventuali provvigioni anche al cliente – continua Allegretti – in quanto rispettata la figura di mediatore così come prevista dal codice civile”.
Sarà ancora possibile che le banche o le finanziarie siano socie di società di Mediazione Creditizia, ma con limiti specifici per quanto riguarda possesso di azioni ed eventuale controllo sull’attività della società, con riguardo anche alla sottoscrizione di patti di sindacato.
Questi in sintesi i punti salienti della riforma che, come detto, dovrebbe apparire in maniera consultiva per la metà di marzo, per poter essere approvata dal Governo entro la fine di giugno, ma quali saranno i tempi per l’entrata in vigore del provvedimento legislativo? “Un anno per le persone fisiche per cancellarsi dall’albo, trasformarsi in società di capitali o transitare nel nuovo ruolo di agenti di società di mediazione creditizia – conclude il presidente di Assomea – e tre/sei mesi per le società operanti che avranno la possibilità di cambiare la forma societaria od adeguare il capitale sociale al minimo imposto”.
Lo stesso periodo di tre/sei mesi dall’entrata in vigore della riforma dovrebbe essere predisposto per le società per adeguare processi di lavorazione e controllo con quanto richiesto.
Fonte: UMCI Unione Mediatori Creditizi Italiani www.umci.it
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Il non rispetto di quanto su esposto è attualmente perseguibile dagli Organi di Vigilanza di Banca D'Italia, con sanzioni pecuniarie di notevole rilevanza in capo non solo all'Intermediario
ma anche direttamente ai singoli Agenti e/o Mediatori.
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Siamo lieti di annunciare che BNL, per rendere ancora più competitiva l' offerta sui mutui, soprattutto sulle operazioni a Tasso Fisso e sul Mutuo 2in1, pone in essere una nuova manovra di repricing che interesserà mutui fondiari ed edilizi stipulati dal 1° dicembre.
Le più importanti novità riguardano i mutui a TASSO FISSO: significative le riduzioni sulle brevi durate (35, 30 e 20 bps su 5, 10 e 15 anni), interessanti quelle su medie e lunghe durate (riduzione di 10bps).
Naturalmente tali modifiche interessano anche il MUTUO 2in1 che recepisce le variazioni dei mutui a Tasso Fisso, mantenendo invece invariati gli spread sulla parte variabile . .
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